COMITES è l’abbreviazione di “Comitato degli Italiani all’Estero” (DPR 8 marzo 1991, nr. 86 Art. 2 e Legge 23 ottobre 2003, nr. 286, art. 1 comma 1). Con il termine di “legge” si fa riferimento alla legge del 23 ottobre 2003 nr. 286 art. 1, lettera a, e al regolamento di attuazione DPR 29 dicembre 2003 nr. 395. Con il termine di Comitato si intende il COMITES (legge 286, art. 1, lettera af).
Con il termine di “legge” si fa riferimento alla legge del 23 ottobre 2003 nr. 286 art. 1, lettera a, e al regolamento di attuazione DPR 29 dicembre 2003 nr. 395.
Con il termine di Comitato si intende il COMITES (legge 286, art. 1, lettera af).
Per quanto attiene ai compiti ed al campo di intervento si fa diretto riferimento alla legge del 23 ottobre 2003 nr. 282, in particolare all’art. 2.
Il Comitato provvede al proprio finanziamento e all’adempimento dei propri compiti con:
Organi del Comitato sono:
La sede principale del COMITES è nella città di Toronto, Ontario, 3010 Dufferin St, ON M6B 4J5, Canada. Tuttavia essa può essere trasferita in qualsiasi città della circoscrizione consolare di Toronto e il COMITES potrà avere sedi decentrate in altre località della circoscrizione consolare su delibera dell’assemblea plenaria del COMITES.
L’Assemblea è il massimo organo del Comitato ed è costituita dai membri eletti.
Le attribuzioni dell’assemblea sono quelle previste dai testi di legge e dai loro regolamenti.
L’assemblea viene rinnovata ogni 5 anni. I suoi componenti restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo Comitato.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Le riunioni dell’assemblea sono pubbliche.
Deleghe: Ogni componente del Comitato, in caso di impedimento per motivi gravi ed eccezionali, può farsi rappresentare, dopo aver comunicato per iscritto al Presidente tramite la segreteria del Comitato, il motivo dell’assenza, da un altro componente con delega scritta da consegnare, da parte del delegato, ad inizio riunione o inviata alla Presidenza prima della riunione stessa.
Non è ammessa più di una delega per ogni componente.
Non sono ammesse più di due assenze consecutive con delega.
Ordini del giorno: L’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea del Comitato è stabilito dall’Esecutivo. Variazioni o integrazioni all’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie vengono apportate su richiesta di almeno 1 membro, sempre che siano attinenti ai problemi all’ordine del giorno, o che vengano richieste per motivi urgenti.
Verbali: Tutte le riunioni dell’Esecutivo, dell’Assemblea e delle Commissioni devono essere verbalizzate. Ogni verbale dovrà riportare la data e l’ora d’inizio della riunione, il numero ed il nome dei presenti, quello degli assenti giustificati ed ingiustificati ed il luogo della riunione, annotare l’ora, eventuali varianti nelle presenze, l’ora di chiusura della riunione, l’ordine del giorno e le sue eventuali modifiche. I membri dell’Assemblea che desiderano riportare a verbale i loro interventi in forma letterale dovranno presentarli in forma scritta al(la) Segretario(a) entro una settimana dalla seduta a cui si riferiscono. I verbali dell’Esecutivo vengono consegnati nel periodo di tempo più breve possibile, e comunque non oltre 30 giorni dalla seduta successiva. I membri dell’Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto da presentare al Presidente in apertura della successiva riunione. I rilievi scritti vengono trattati in apertura di seduta. I verbali dell’Assemblea e dell’Esecutivo vengono pubblicati sul sito Web dello stesso COMITES.
Assenze: L’assenza alla seduta dell’Assemblea o dell’Esecutivo va notificata, prima della seduta, via posta elettronica a tutti i membri dell’Assemblea o dell’Esecutivo, o eccezionalmente telefonicamente al Presidente o alla segreteria.
Si considerano assenze ingiustificate tutte quelle non comunicate per posta elettronica o telefonicamente in anticipo, alla segreteria. Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive ad assemblee ordinarie il Consigliere decade a tutti gli effetti.
In caso di impossibilità di un membro di poter essere fisicamente presente all’assemblea è possibile partecipare via teleconferenza e la sua partecipazione è considerata valida a tutti gli effetti. La partecipazione via teleconferenza del singolo Consigliere deve essere approvata dall’Assemblea all’inizio della riunione.
L’esecutivo è eletto dall’assemblea con le modalità di cui all’ art. 11 della legge 23 ottobre 2003 nr. 286.
L’esecutivo istruisce le sessioni del Comitato ed opera secondo le sue direttive.
L’Esecutivo affianca il Presidente nello:
Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.
Il presidente convoca il Comitato nei termini previsti dall’art. 10 della legge 23 ottobre 2003, nr. 286.
Il(La) segretario(a) è eletto(a) dall’assemblea nel corso della prima riunione del Comitato subito dopo l’elezione del presidente (Art. 29 comma 7 DPR 29 dicembre 2003 nr. 395). Il(La) segretario(a) svolge anche le funzioni di segretario(a) dell’esecutivo anche senza esserne membro (Art. 30 DPR 29 dicembre 2003 nr. 395).
Organi del Comitato sono:
Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro (sulla base dell’art. 12 della legge 23 ottobre 2003, nr. 286) di cui possono fare parte esperti esterni compatibilmente con le esigenze di bilancio.
Le riunioni del Comitato sono convocate dal presidente o per suo mandato dal vice presidente non meno di tre volte l’anno (Art. 10 comma 3 della legge 23 ottobre 2003, nr. 286).
L’invito scritto contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione va inviato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.
In caso di convocazione d’urgenza l’invito deve essere comunicato almeno 24 ore prima dell’adunanza.
All’inizio della riunione possono essere chieste integrazioni o cambiamenti all’ordine del giorno. Sulla richiesta decide l’assemblea.
La convocazione dell’assemblea può inoltre essere richiesta da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea stessa, ovvero dall’autorità consolare. Tala richiesta va indirizzata in forma scritta al presidente in base all’art. 10 comma 3 della legge 23 ottobre 2003, nr. 286.
L’atto di convocazione dell’Assemblea del Comitato, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, è inviato agli organi del Comites, all’Ufficio consolare, ai Vice Consoli e ai Consoli Onorari presenti su tutto il
territorio consolare di appartenenza. L’atto di convocazione è inoltre inviato ai mezzi di comunicazione esistenti sul territorio, per dovuta diffusione.
L’esecutivo è convocato dal presidente o, su suo mandato, dal vice presidente.
Ai componenti dell’assemblea del COMITES residenti al di fuori della Greater Toronto Area (GTA), spetta il rimborso delle spese di viaggio in base alla tariffa praticata dal mezzo pubblico più economico, derivanti dalla partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie dell’assemblea stessa e/o dell’esecutivo, qualora detti lavori si svolgano nella sede del Comites. Il COMITES si riserva il diritto di effettuare il rimborso delle spese sostenute dal presidente, o da suo delegato, derivanti dalla partecipazione ad eventi e/o manifestazioni ritenuti di interesse per il COMITES, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall’autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso (art. 3 comma 4, legge 23 ottobre 2003 nr. 286). Possono essere designati Revisori dei Conti cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all’art. 5 comma 1 legge 23 ottobre 2003, nr. 286, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del comitato. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato art. 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente (art. 10, comma 2 legge 23 ottobre 2003 nr. 286).
Il presente regolamento entra in vigore non appena approvato dall’assemblea. Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto, da almeno tre membri, al Presidente, che, dopo averne informato l’Esecutivo, le mette all’ordine del giorno della successiva riunione dell’Assemblea.
Per quanto non regolato o contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla legge 23 ottobre 2003 nr. 286 e DPR 29 dicembre 2003, nr. 395.
Per quanto attiene la modalità degli interventi, la presentazione di mozioni, esclusa quella di sfiducia, si applicano le regole normalmente in uso negli organismi di partecipazione e gestione democraticamente eletti.
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